L’ammontare dell’importo che può essere versato nel pilastro 3a è limitato e per ogni anno viene stabilito per legge. Il versamento massimo si riferisce sempre a un anno civile.
L’importo che una persona può versare dipende dai pagamenti effettuati nel secondo pilastro durante l’anno civile in questione, sia da parte della datrice o del datore di lavoro, sia volontariamente da parte della persona assicurata.
Le persone che nel rispettivo anno civile non hanno esercitato un’attività lucrativa, non possono eseguire versamenti nel pilastro 3a. Le persone disoccupate possono invece eseguire versamenti, nella misura in cui sono registrate ufficialmente come disoccupate e percepiscono un’indennità giornaliera dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Gli importi possono essere versati più volte durante l’anno oppure come somma unica. Non devono inoltre avvenire regolarmente: non esiste alcun obbligo al versamento annuale e nessun importo minimo. Se durante uno o più anni non vengono effettuati versamenti, il conto continua ad esistere, il capitale risparmiato viene mantenuto e gli interessi conteggiati.
Finora il versamento doveva essere effettuato nel corso dell'anno civile corrispondente, mentre non erano ammessi pagamenti retroattivi per gli anni precedenti. Dal 1° gennaio 2026 si applica la seguente regola: chi non disponeva dei fondi necessari o ha dimenticato di versare il proprio contributo al pilastro 3a può versare retroattivamente il contributo mancante. A tal fine devono essere soddisfatte diverse condizioni, in particolare che il contributo per il 2026 sia stato versato integralmente prima che quello per il 2025 possa essere versato in un'unica soluzione. Per le lacune contributive sorte dopo il 6 novembre 2024, in futuro sarà possibile effettuare acquisti con effetto retroattivo fino a dieci anni: i riscatti retroattivi possono essere dedotti dalle imposte nell'anno del versamento. Questa opzione è disponibile sia per i dipendenti che per le persone con attività indipendente.