Per i salari delle persone impiegate nel settore culturale non esiste una franchigia. I contributi alle assicurazioni sociali vanno versati a partire dal primo franco di salario. Questa regola ha lo scopo di proteggere le professioniste e i professionisti della cultura, in modo che anche i redditi bassi siano conteggiati nelle assicurazioni sociali. Altrimenti, le persone impiegate a tempo parziale, ad esempio quelle che hanno più impieghi con gradi di occupazione ridotti, sarebbero svantaggiate nel sistema delle assicurazioni sociali.
Ciò vale in particolare per le persone impiegate nei seguenti settori:
- produzioni di danza
- produzioni di teatro
- orchestre
- produzioni di supporti audio o audiovisivi
- emittenti radiofoniche o televisive
- scuole del settore artistico.
A partire dal 1° gennaio 2026, tali eccezioni saranno estese ad altre quattro categorie di datori di lavoro: cori, musei, aziende di design, media elettronici e stampa scritta.
Salario di poco conto nel settore culturale, OAVS art. 34 d cpv. 2