I premi e i contributi di promozione possono essere esenti da imposta?
Si ha una donazione quando una persona riceve una prestazione finanziaria senza che sia richiesta una controprestazione. Questo è di regola il caso per un premio conferito per un’attività culturale svolta in precedenza. In tal caso il premio non è soggetto all’imposta federale. Attenzione però: è assolutamente possibile che tali premi e riconoscimenti siano soggetti all’imposta cantonale sulle donazioni (BE, GR). Alcuni Cantoni prevedono inoltre una franchigia per le donazioni, che in tal caso non sono soggette all’imposta sulle donazioni (AR). Vi sono anche Cantoni che non assoggettano i premi culturali al regime privilegiato dell’imposta sulle donazioni (ZH). Occorre pertanto chiarire, caso per caso, con il Cantone competente, se un premio culturale o un riconoscimento possa essere considerato una donazione.
In quale caso i contributi di promozione culturale sono esenti da imposta?
I contributi di promozione culturale o le borse di studio costituiscono, a livello federale e nella maggior parte dei Cantoni, prestazioni di assistenza esenti da imposta se sono cumulativamente soddisfatte tre condizioni:
- La persona beneficiaria si trova in stato di bisogno (minimo esistenziale secondo gli art. 9 e 11 LPC). Nelle situazioni precarie degli operatori e delle operatrici culturali questa condizione è di regola soddisfatta.
- L’ente di promozione versa il contributo con un intento di assistenza, ossia per aiutare una persona bisognosa a coprire il proprio minimo vitale. Alcuni Cantoni ammettono automaticamente l’intento di assistenza non appena una persona si trova in stato di bisogno.
- La prestazione è fornita a titolo gratuito, ossia non deve essere fornita alcuna controprestazione. Le controprestazioni non devono necessariamente consistere in un lavoro artistico, ma possono anche presentarsi sotto forma di condizioni, ad esempio pubblicità per la fondazione finanziatrice o un obbligo di rendicontazione.
Anche se tutte e tre le condizioni sono soddisfatte, la prestazione di assistenza è esente da imposta solo fino alla copertura del fabbisogno vitale (secondo l’art. 10 LPC). La parte eccedente deve invece essere tassata.
Cosa devo fare se non sono sicuro/a di dovere dichiarare un contributo?
È consigliabile rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale. In linea di principio, la qualificazione di una prestazione come imponibile o esente da imposta può essere determinata solo in base alle circostanze concrete del singolo caso. La maggior parte dei Cantoni rinvia a tal fine alla circolare n. 43 della Confederazione.