Una ditta individuale deve essere iscritta presso la cassa cantonale di compensazione AVS. Essa ha l’obbligo di condurre una gestione aziendale fedele, deve tenere un registro delle entrate, delle uscite e della situazione patrimoniale (contabilità) e conservare i rispettivi giustificativi per 10 anni. Il reddito da attività lucrativa indipendente deve essere comunicato alla cassa di compensazione AVS, devono essere pagati i contributi di assicurazione sociale obbligatori quali AVS, AI, IPG e CAF, nonché le imposte sul reddito, sulla sostanza ed eventualmente l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Forme di occupazione e forme d'impresa
In quanto ditte individuali, le persone con un’attività indipendente sono tenute per legge a tenere almeno una contabilità semplice che elenchi le entrate e le uscite (una cosiddetta contabilità a partita semplice).
La contabilità documenta il cosiddetto risultato finanziario. Il risultato si ottiene dalla somma delle entrate commerciali, dalle quali vengono dedotte le uscite commerciali. Se il risultato è positivo, si parla di un utile. Se invece è negativo, di una perdita.
La contabilità deve inoltre fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale della ditta individuale.
A partire da una cifra d’affari annua di CHF 500 000 è richiesta una contabilità commerciale, chiamata anche contabilità standard, contabilità a partita doppia o Doppik. La cifra d’affari annua comprende tutte le entrate commerciali prima della deduzione delle uscite commerciali.
Per le ditte individuali l’iscrizione nel registro di commercio è facoltativa. È obbligatoria soltanto per attività commerciali, se la cifra d’affari annua supera i CHF 100 000. Per attività commerciale si intende il commercio di merci e prestazioni. Se una persona è titolare di più ditte individuali, le rispettive cifre d’affari devono essere sommate.
L’attività artistica non è ritenuta un’attività commerciale. Anche la vendita di prestazioni artistiche (quadri, performance, concerti, spettacoli, film, danza ecc.) non è considerata commercio e non rientra dunque nelle attività commerciali.
La situazione è diversa se qualcuno gestisce un commercio di prodotti artistici, per esempio l’acquisto e la vendita di opere d’arte con l’obiettivo di conseguire un utile finanziario. In questo caso si tratta di un’attivitàcommerciale. Non è tuttavia possibile fare affermazioni generiche in tal senso ed importante valutare sempre ogni singolo caso.
Sull’utile e sulla sostanza della ditta individuale vengono riscosse imposte sul reddito e sulla sostanza. Poiché le ditte individuali sono sempre direttamente legate a una persona fisica e non esiste una separazione tra reddito, o sostanza, commerciale e privato, le persone titolari di una ditta individuale devono pagare le imposte sull’insieme della loro sostanza e del loro reddito, sia commerciale che privato.
Le attività artistiche sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto finché sono senza fine specifico, ovvero se non sono finalizzate al profitto.
Non appena un’attività è considerata arte applicata, questa è assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, nella misura in cui le entrate ammontano ad almeno CHF 100 000. Le cifre d’affari derivanti da progetti e lavori diversi vengono sommate. Il limite non vale per singoli progetti o lavori, ma viene applicato alle entrate complessive assoggettate all’imposta sul valore aggiunto.
Sono considerate cifra d’affari le cosiddette entrate lorde. Si tratta di tutte le entrate commerciali prima della deduzione delle spese (in merito si confronti anche vedi anche la sezione forme giuridiche d’impresa) [BINNENLINK].
Giulia ha un’attività indipendente e nel corso dell’anno ha avuto entrate pari a CHF 120 000 attraverso il lavoro di foundraising per sei diversi progetti di danza. Le spese per i progetti sono ammontate a CHF 80 000. Nonostante abbia superato CHF 100 000 di entrate, non deve pagare alcuna imposta sul valore aggiunto poiché le attività artistiche che non rientrano nei settori di applicazione e sono esenti da imposta sul valore aggiunto.
Giovanni ha un’agenzia grafica. Le sue entrate, dunque la sua cifra d’affari annua, ammontano a CHF 120 000. Le sue spese sono di CHF 80 000. Nonostante il suo utile netto sia di soli CHF 40 000, sulle sue entrate deve pagare l’imposta sul valore aggiunto, perché la soglia di cifra d’affari di CHF 100 000 è stata superata e le entrate provengono da un settore professionale di applicazione.
Aradin ha vinto un concorso di arte e architettura. Con il premio in denaro di CHF 150 000 realizzerà un parco giochi per bambini con caratteristiche artistiche, per il quale produrrà appositamente mobili e dispositivi di gioco. Poiché il suo lavoro non è del tutto senza fine specifico, deve chiarire presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) se il suo lavoro è assoggettato all’IVA.
Nel settore della cultura, l’attività artistica può portare anche a delle entrate senza che queste provengano direttamente dall’attività indipendente, per esempio attraverso contributi, premi o borse di studio.
Fondamentalmente i contributi di sostegno alla cultura (premi, contributi per la realizzazione di opere, commissioni, concorsi, ecc.) sono considerati un reddito.
A seconda della situazione, le borse di studio concesse con l’intenzione di offrire sostegno per far fronte a un bisogno possono non essere dichiarate come reddito, ma come prestazione di sostegno esente dalle imposte.