Le persone con un’attività lucrativa indipendente non sono assicurate obbligatoriamente contro i costi conseguenti agli infortuni e alle malattie professionali. Unicamente in determinati settori di attività, tendenzialmente a rischio d’infortunio, l’adesione all’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria, in altri settori è invece volontaria.
Forme di occupazione e forme d'impresa
Nell’assicurazione contro gli infortuni professionali volontaria viene di regola stabilito un reddito da lavoro annuo, che funge da base per l’entità delle indennità giornaliere in caso di incapacità lavorativa dovuta a infortunio. Le assicurazioni contro gli infortuni professionali non sono però tenute ad accettare persone con un’attività lucrativa indipendente e possono formulare riserve o rifiutare richieste di adesione.
Alcune associazioni professionali offrono soluzioni collettive affinché le persone indipendenti possano comunque essere tutelate dall’assicurazione contro gli infortuni professionali. Esistono anche alcune soluzioni settoriali, per esempio l’Associazione svizzera dei dirigenti (Schweizerische Kaderverband) offre a diplomate e diplomati delle scuole univeristarie di scienze applicate l’accesso all’assicurazione contro gli infortuni professionali.
Se non è in vigore nessuna assicurazione contro gli infortuni professionali e nessuna attività dipendente (impiego) che superi le 8 ore a settimana, l’assicurazione contro gli infortuni deve essere stipulata presso la cassa malati. La cassa malati si assume soltanto le spese di cura, ma non paga indennità giornaliere in caso di incapacità lavorativa dovuta a infortunio.
Per la copertura della perdita di guadagno in caso d’infortunio è possibile stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera privata.
Alcune associazioni professionali offrono ai loro membri soluzioni associative attraverso un’assicurazione collettiva, per esempio Visarte Svizzera attraverso la cassa d’indennità giornaliera per artiste e artisti delle arti figurative, offre ai suoi membri il versamento d’indennità giornaliere per la perdita di guadagno in caso di infortunio, malattia o maternità.