Tutte le imprese hanno in comune gli obblighi di contabilità. Devono tenere un registro delle entrate e delle uscite e conservare i giustificativi per almeno 10 anni.
Forme di occupazione e forme d'impresa
Per la contabilità, le persone con un’attività indipendente (ditta individuale) e le associazioni, scelgono di regola la contabilità a partita semplice. Si tratta di un semplice conto del reddito.
In questo caso vengono elencate le entrate e le uscite per data, preferibilmente in una lista Excel o in un software previsto a tal fine. Deducendo le uscite dalle entrate, a fine anno si ottiene il risultato. Se il risultato è positivo, si parla di un utile, se invece è negativo, si parla di una perdita.
In Svizzera i contributi per le assicurazioni sociali vengono riscossi sul reddito da attività lucrativa. Per le persone impiegate è il salario lordo, mentre per il ricavato da attività lucrativa indipendente è l’utile conseguito annualmente dalle entrate che rimangono una volta dedotte le spese professionali.
Nel diritto delle assicurazioni sociali si distinguono l’attività lucrativa dipendente e quella indipendente. È determinante il punto di vista prettamente economico, ovvero come qualcuno guadagna il proprio denaro e se sono già stati conteggiati o meno i contributi per le assicurazione sociali.
Le associazioni che impiegano personale devono versare i contributi per le assicurazioni sociali sui salari pagati, come tutti i datrici e i datori di lavoro.
Un’associazione può impiegare membri del comitato o altri membri dell’associazione affinché svolgano contro pagamento determinate mansioni per l’associazione stessa, per esempio tenere la contabilità, organizzare iniziative dell’associazione, gestire la presenza online, ecc.
Per determinati ambiti professionali nel settore della cultura non vale tuttavia alcuna franchigia dei contributi e vanno annunciati tutti i salari a partire dal primo franco. I membri del comitato o altri membri dell’associazione sono considerate persone normalmente impiegate, per le quali l’associazione deve pagare i contributi per le assicurazioni sociali.
Per gli stipendi inferiori a CHF 2500 annui a persona non devono essere versati contributi all’AVS, AI e IPG. Si raccomanda tuttavia di annunciare e assicurare presso la cassa di compensazione AVS anche questi redditi cosiddetti “di poco conto”. Per i dettagli vedi particolarità AVS per professioniste e professionisti della cultura”.
Per i salari a partire da CHF 22 680 annui le persone impiegate devono essere obbligatoriamente assicurate anche presso una cassa pensioni (LPP). Anche in questo caso si raccomanda di tutelare le persone impiegate con un reddito inferiore annunciandole a una cassa pensioni (LPP). Per i dettagli vedi previdenza professionale.
Se si tratta di incarichi su base mandataria l’associazione non deve assumere i contributi per le assicurazioni sociali. Questo è per esempio il caso in cui l’associazione attribuisce incarichi a ditte o a persone con un’attività indipendente.
Se gli incarichi vengono attribuiti a una persona con uno statuto professionale da indipendente, è necessario assicurarsi che la persona incaricata di svolgere l’incarico sia effettivamente riconosciuta come ditta individuale dalla cassa di compensazione AVS, cioè che sia effettivamente annunciata come persona che esercita un’attività lucrativa indipendente e che garantisca che paghi lei stessa i contributi per le assicurazioni sociali. A tal fine l’associazione deve richiedere alla persona indipendente una conferma da parte della cassa di compensazione AVS e conservarla nella contabilità come giustificativo.
In assenza di una conferma della cassa di compensazione AVS, i mandatari non sono considerati tali e per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali devono essere trattati dall’associazione come impiegati. Questo significa che l’associazione deve occuparsi del pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali. Se l’associazione omette il pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, ciò può comportare una procedura legale per lavoro nero.
Se l’associazione paga ai membri del comitato o ad altri membri dell’associazione dei gettoni di presenza individuali, deve pagare i rispettivi contributi per le assicurazioni sociali. Per i contributi è in vigore una franchigia di CHF 2500 annui per persona che non è assoggettata. Per determinati ambiti professionali nel settore della cultura non è, tuttavia, applicabile alcuna franchigia per i contributi. In merito si confronti il paragrafo “particolarità AVS per professioniste e professionisti della cultura”.
Se i gettoni di presenza sono versati a persone che sono impiegate presso l’associazione, questi vanno dichiarati come reddito insieme al resto del salario.
Per garantire una tutela migliore, si raccomanda alle associazioni di pagare in ogni caso i contributi per le assicurazioni sociali delle persone impiegate, anche nel caso di compensi di poco conto inferiori a CHF 2500 annui. Da parte loro, le persone impiegate possono richiedere che sui gettoni di presenza vengano obbligatoriamente versati i contributi per le assicurazioni sociali.
Se chi è destinatario di gettoni di presenza è mandatario in conto terzi,per esempio se i membri del comitato sono eletti nel comitato quali rappresentanti di un’altra associazione o di un’altra organizzazione, èpossibile non versare i gettoni di presenza direttamente alle persone destinatarie, ma all’associazione o all’organizzazione in rappresentanza della quale hanno il seggio nel comitato. In questo caso l’associazione non deve conteggiare i contributi per le assicurazioni sociali dei rispettivi gettoni di presenza.
Le imprese sono assoggettate all’obbligo fiscale.
Per le persone con un’attività lucrativa indipendente (ditta individuale) il risultato (utile o perdita da attività lucrativa indipendente) viene sommato al reddito lavorativo restante e tassato come reddito complessivo.
la sostanza commerciale viene inoltre sommata con quella privata e tassata di conseguenza.
Le società di persone in quanto tali non sono tassate, poiché non sono persone giuridiche in senso proprio. Per questo i membri di società di persone devono gestire le imposte come le persone con un’attività indipendente: ogni singola persona fisica annuncia il suo reddito e la sostanza, che ha conseguito attraverso la società di persone, nella sua dichiarazione delle imposte personale.
Le persone giuridiche, associazioni, Sagl, SA, ecc., pagano le imposte sul loro utile e sulla loro sostanza (imposte sulle imprese).
Chi è titolare di persone giuridiche è da un lato responsabile affinché la propria azienda paghi le imposte sulle imprese, dall’altro, è tenuto a dichiarare privatamente anche la propria sostanza personale e il reddito che riceve come salario o in un’altra forma dalla sua impresa.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta sulla cifra d’affari che viene riscossa quando un’impresa raggiunge una cifra d’affari annua di almeno CHF 100 000. Per cifra d’affari si intendono tutte le entrate prima della deduzione delle uscite.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata sia da ditte individuali che da persone giuridiche quando raggiungono la soglia della cifra d’affari.