Riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia (RIPAM)
Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi obbligatoriamente presso una cassa malati. Attraverso la riduzione individuale dei premi, detta anche sussidio di cassa malati, lo Stato si assume parzialmente i costi dei premi di cassa malati di persone con un reddito basso.
Hanno diritto a una riduzione individuale dei premi le persone assicurate obbligatoriamente presso una cassa malati che vivono in condizioni economiche modeste. Più il reddito è basso, maggiore è la riduzione. Questa viene versata alla cassa malati, che in seguito la deduce dalle fatture dei premi.
A seconda del Cantone, la riduzione deve essere richiesta dalla persona assicurata all’agenzia AVS del proprio Comune di domicilio oppure all’Istituto cantonale delle assicurazioni sociali (vedi checkbox).
Ogni Cantone decide da sé cosa intende per condizioni economiche modeste. Un reddito imponibile di CHF 40 000 può dare diritto alla riduzione dei premi in un Cantone e in un altro no. Chi non raggiunge il minimo vitale normalmente ha diritto alla riduzione dei premi. Alcuni Cantoni sgravano ulteriormente le famiglie.
Sono i singoli Cantoni a definire le condizioni da soddisfare e l’importo della riduzione. Sono determinanti le condizioni economiche delle persone assicurate.
La condizione fondamentale è che la persona che richiede la riduzione sia assicurata obbligatoriamente alla cassa malati.
Le figlie e i figli di genitori che vivono in condizioni economiche modeste hanno diritto alla riduzione individuale dei premi. Questa viene detratta dai premi di cassa malati delle figlie e dei figli.
Per le minorenni e i minorenni i cui genitori vivono in concubinato, la riduzione dei premi deve essere richiesta dal genitore con il reddito più elevato.
Per la riduzione dei premi, le giovani adulte e i giovani adulti in formazione (fino all’età di 25 anni) sono presi in considerazione insieme ai genitori nonostante la maggiore età.
Se il reddito della famiglia supera il limite che dà diritto alla riduzione dei premi e i genitori quindi non la ottengono, anche le giovani adulte e i giovani adulti in formazione che sono considerati parte della famiglia non hanno diritto a tale riduzione.
Per le pensionate e i pensionati all’estero che percepiscono una rendita dalla Svizzera e sono ancora assicurati obbligatoriamente alla cassa malati in Svizzera, la riduzione è di competenza della Confederazione, rispettivamente dell’Istituzione comune LAMal.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Istituzione comune LAMal.
Il calcolatore dei premi Priminfo permette di confrontare a livello nazionale il possibile risparmio che si può ottenere cambiando l’attuale assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Esistono anche calcolatori cantonali.
Per l’elenco degli uffici cantonali competenti per la riduzione dei premi, vedi l’allegato 2 dell’opuscolo della Confederazione sulla riduzione individuale dei premi.
Casella di controllo Come posso richiedere una riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia?
La riduzione individuale dei premi non è accordata automaticamente. Ogni anno deve essere nuovamente richiesta per l’anno seguente dalla persona assicurata all’agenzia AVS del proprio Comune di domicilio oppure, a seconda del Cantone, direttamente all’Istituto cantonale delle assicurazioni sociali. Molti Cantoni verificano il diritto alla riduzione in base agli ultimi elementi imponibili definitivi e inviano un formulario precompilato.
Se nel corso dell’anno di competenza le condizioni economiche peggiorano di più del 25 per cento, è possibile richiedere un nuovo calcolo.
Ha diritto alla riduzione individuale dei premi chi soddisfa le condizioni e rispetta il termine di notifica. Se il termine non è rispettato, il diritto alla riduzione individuale dei premi decade.
Il diritto alla riduzione individuale dei premi può essere fatto valere anche retroattivamente per l’anno in corso. Il relativo termine cambia di Cantone in Cantone. Normalmente la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. Alcuni Cantoni concedono un termine fino a fine marzo dell’anno seguente (indicazione non garantita, si consiglia di richiedere il termine all’ufficio competente, ovvero la cassa cantonale di compensazione AVS o l’Istituto cantonale delle assicurazioni sociali).
Per il diritto definitivo alla riduzione individuale dei premi sono determinanti le condizioni economiche nell’anno di riscossione. Riceve lariduzione idividuale dei premi per un determinato anno civile chi in tale anno soddisfa effettivamente le condizioni in base agli elementi imponibili.
Poiché la stima si basa su dati presumibili derivati dalle imposte che, in particolare nel caso delle persone con un’attività indipendente, possono risalire fino a due anni prima, è possibile che la riduzione dei premi ottenuta debba essere restituita se nel frattempo le condizioni economiche sono migliorate. Normalmente si tollerano differenze fino al 20 per cento senza esigere una restituzione.
Se i soldi non bastano per restituire i sussidi, si consiglia di contattare la cassa malati e richiedere un pagamento rateale.
In caso di situazioni finanziarie particolarmente difficili, vi è anche la possibilità di chiedere il condono della restituzione (regolamentazione relativa ai casi di rigore). Nella lettera con la quale viene comunicato che i sussidi ricevuti devono essere restituiti è spiegato come procedere.