Secondo la prestazione di libero passaggio, l’avere di vecchiaia risparmiato appartiene alla persona assicurata anche se questa non può disporne liberamente, ma con un cambiamento di datrice o datore di lavoro, o lo scioglimento del rapporto di lavoro, può “portarlo con sé”.
Rientrano nel capitale di libero passaggio:
- i depositi della persona assicurata (riscatti, prestazioni di libero passaggio fornite);
- i contributi personali della persona assicurata (deduzioni salariali);
- nel primato di contributi, i contributi della datrice o del datore di lavoro;
- nel primato delle prestazioni si aggiunge un supplemento che dipende dall’età;
- l’utile da interessi sul capitale totale.
In caso di cambiamento di datrice o datore di lavoro, l’avere di vecchiaia risparmiato viene trasferito alla cassa pensioni della nuova datrice o del nuovo datore di lavoro. Il denaro versato in questa forma conta quindi come avere di vecchiaia presso la nuova cassa pensioni.
In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, l’avere di vecchiaia risparmiato può essere trasferito su un conto di libero passaggio presso una banca o su una polizza di libero passaggio presso un’assicurazione. Anche la Fondazione istituto collettore LPP offre questa prestazione. Per le professioniste e i professionisti della cultura questa è probabilmente la soluzione migliore, invece che investire il denaro o assicurarlo.
Le persone assicurate che escono dalla cassa pensioni devono comunicare a quest’ultima dove il denaro di libero passaggio deve essere trasferito. In caso contrario, al più tardi dopo due anni, la rispettiva cassa pensioni deve trasferire il denaro di libero passaggio all’istituto collettore.
Ogni anno le autorità svizzere lanciano un appello richiamando l’attenzione sugli averi di vecchiaia dimenticati. Chi presume di avere diritto ad averi dimenticati può annunciarsi presso le autorità incaricandole di svolgere una ricerca degli averi.
Richiesta di ricerca
Le regolamentazioni esatte possono essere consultate nella legge sul libero passaggio. Queste si applicano sia sulla parte obbligatoria che su quella del regime sovraobbligatorio delle casse pensioni.