Una persona con un’attività indipendente deve occuparsi autonomamente della sua protezione a livello di assicurazioni sociali.
Oltre alla cassa malati sono obbligatorie unicamente le seguenti assicurazioni sociali:
- assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
- assicurazione invalidità (AI)
- indennità di perdita di guadagno (IPG)
- cassa di compensazione per assegni familiari (CAF)
Le persone con un’attività indipendente non possono versare contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e, di conseguenza, non hanno diritto a indennità di disoccupazione. Inoltre, non hanno una copertura assicurativa presso l’assicurazione contro gli infortuni professionali (infortuni professionali, malattie professionali e infortuni non professionali).
La previdenza professionale (LPP, secondo pilastro, cassa pensioni) non è obbligatoria. Le persone con un’attività indipendente che aderiscono a un’associazione professionale o hanno delle persone impiegate hanno la possibilità di assicurarsi volontariamente presso una cassa pensioni o presso la Fondazione istituto collettore LPP. Per le professioni in ambito culturale esistono casse pensioni specializzate che offrono piani di previdenza anche per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
In tutta la Svizzera i contributi AVS, AI e IPG sono standardizzati al 10 per cento del reddito netto (utile netto annuo) derivante da attività lucrativa indipendente. Per i redditi annui inferiori a CHF 60 500 sono però in vigore sgravi che comportano tassi di contribuzione inferiori. I contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari variano a livello cantonale e possono arrivare fino al 3 per cento del reddito. Per la previdenza professionale volontaria i contributi possono arrivare fino al 20 per cento del reddito a seconda del piano assicurativo.